Aumento del valore del limite di esenzione da imposte e contributi, dei beni ceduti e servizi erogati dalle imprese ai lavoratori
L’articolo 112 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, entrato in vigore il 15 agosto 2020, ha previsto, limitatamente al periodo d’imposta 2020, che l’importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente (art. 51 comma 3 TUIR) è elevato da euro 258,23 ad euro 516,46.
Pertanto, per l’anno 2020, entro tale limite, il valore di beni ceduti e servizi erogati dalle imprese ai propri dipendenti non concorrerà alla formazione del reddito, e sarà quindi esente da imposte e contributi.